Un regolamento, non una direttiva
Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal 29/06/2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.
Regolamento (UE) 2023/1115 · EUDR
Il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero include la gomma naturale. Chi produce o acquista articoli tecnici in gomma e gomma-metallo dovrà dimostrare l'origine delle materie prime. La guida pratica Vibrofer spiega ambito di applicazione, scadenze, due diligence e adempimenti operativi.
Sei punti per inquadrare il regolamento europeo contro la deforestazione.
Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal 29/06/2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.
Le merci immesse sul mercato UE o esportate non devono provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31/12/2020 e devono essere prodotte nel rispetto della legislazione del paese di origine.
Bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, legno e gomma naturale, insieme ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I del regolamento.
Raccolta delle informazioni, valutazione e mitigazione del rischio. Prima dell’immissione sul mercato serve una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) presentata tramite il sistema informativo TRACES.
La DDS richiede le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta, anche per le piantagioni di gomma naturale.
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive: ammende fino ad almeno il 4% del fatturato UE dell’azienda, confisca dei prodotti e dei ricavi, esclusione temporanea da appalti e finanziamenti pubblici.
Cronologia verificata al 13/07/2026 sulle fonti ufficiali dell'Unione europea.
29/06/2023
Il regolamento (UE) 2023/1115 entra in vigore in tutta l’Unione.
Dicembre 2024
Il regolamento (UE) 2024/3234 posticipa di un anno l’applicazione degli obblighi.
Dicembre 2025
Il regolamento (UE) 2025/2650 rinvia di un ulteriore anno e introduce la categoria degli operatori a valle con obblighi ridotti e dichiarazioni semplificate.
30/04/2026
Termine per la relazione di semplificazione della Commissione, con eventuale proposta legislativa: possibili ulteriori modifiche al quadro.
30/12/2026
Operatori e commercianti diversi da micro e piccole imprese devono rispettare gli obblighi di due diligence e DDS.
30/06/2027
Gli obblighi si estendono a micro e piccole imprese e alle persone fisiche.
La gomma naturale (codice HS 4001) è una delle materie prime regolamentate. L'Allegato I estende gli obblighi ai prodotti derivati delle voci da ex 4005 a ex 4017: mescole non vulcanizzate, lastre e profili, tubi, cinghie, pneumatici, guanti e gli «altri lavori di gomma vulcanizzata» della voce ex 4016, quella in cui ricade la maggior parte degli articoli tecnici in gomma e gomma-metallo.
Chi importa o acquista gomma naturale, mescole o semilavorati deve ottenere dai fornitori paese di produzione, geolocalizzazione delle piantagioni e riferimenti delle DDS.
Il regolamento distingue operatori, commercianti e, dal regolamento (UE) 2025/2650, operatori a valle con obblighi ridotti: definire il proprio ruolo per ogni linea di prodotto è il primo passo.
Prima dell'immissione sul mercato serve la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema TRACES, oppure il riferimento alla DDS già presentata a monte della filiera.
Sei azioni operative per arrivare pronti alla scadenza del 30/12/2026.
Identificare quali articoli contengono gomma naturale e classificarne i codici HS rispetto all’Allegato I.
Operatore, commerciante o operatore a valle, per ogni linea di prodotto. Micro e piccole imprese hanno scadenze e obblighi differenti.
Richiedere origine della gomma naturale, geolocalizzazione delle piantagioni e riferimenti DDS per mescole e semilavorati.
Predisporre l’accesso al sistema informativo e le procedure interne per presentare o richiamare le dichiarazioni di dovuta diligenza.
Inserire clausole EUDR in contratti di fornitura e capitolati di acquisto, con obblighi informativi a carico dei fornitori.
Seguire la relazione della Commissione attesa entro il 30/04/2026: il quadro degli obblighi potrebbe essere ulteriormente semplificato.
Compili il modulo: riceverà via email il link per scaricare la guida EUDR per il settore gomma, un PDF di circa 15 pagine in italiano.
Vibrofer Srl progetta e produce articoli tecnici in gomma e gomma-metallo su disegno, oltre a sistemi antivibranti a molla, in gomma e misti per l'isolamento delle vibrazioni e lo smorzamento acustico in ambito industriale.
L'approccio è tecnico-consulenziale: soluzioni progettate insieme agli uffici tecnici dei clienti, non vendita a catalogo. La gomma naturale è una materia prima centrale per questa produzione: per questo Vibrofer segue da vicino l'evoluzione dell'EUDR sulla filiera e condivide con clienti e fornitori le informazioni necessarie per adeguarsi.
No. Gli elastomeri interamente sintetici come SBR, NBR, EPDM e silicone sono fuori dal campo di applicazione. Attenzione però alle mescole miste: se una mescola contiene gomma naturale, il prodotto rientra in ambito. Conviene verificare la composizione effettiva di ogni mescola acquistata.
La materia prima è la gomma naturale della voce HS 4001. L'Allegato I aggiunge i prodotti derivati delle voci da ex 4005 a ex 4017, tra cui mescole non vulcanizzate, lastre, tubi, cinghie, pneumatici e gli altri lavori di gomma vulcanizzata della voce ex 4016, che comprende la maggior parte degli articoli tecnici in gomma e gomma-metallo. Il prefisso «ex» indica che la voce rientra solo se il prodotto contiene gomma naturale.
La DDS è la dichiarazione con cui l'azienda attesta di aver raccolto le informazioni di tracciabilità, valutato il rischio di deforestazione e adottato eventuali misure di mitigazione. Va presentata tramite TRACES, il sistema informativo della Commissione europea, prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Gli operatori a valle possono fare riferimento alle DDS già presentate a monte della filiera.
Dopo il secondo rinvio disposto dal regolamento (UE) 2025/2650, gli obblighi si applicano dal 30/12/2026 per le imprese medio-grandi e dal 30/06/2027 per micro e piccole imprese e persone fisiche. Date verificate al 13/07/2026 sulle fonti ufficiali UE.
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive e dissuasive: ammende fino ad almeno il 4% del fatturato UE dell'azienda, confisca dei prodotti e dei relativi ricavi, esclusione temporanea da appalti pubblici e finanziamenti pubblici, oltre al possibile ritiro dei prodotti dal mercato.
Tre cose: la composizione della mescola (presenza di gomma naturale), il paese di produzione con la geolocalizzazione delle piantagioni di origine e i riferimenti delle DDS presentate a monte. È buona pratica formalizzare questi obblighi informativi nei contratti di fornitura.
Vibrofer monitora la propria filiera di approvvigionamento della gomma naturale, fornisce ai clienti le informazioni sui materiali dei propri articoli tecnici in gomma e gomma-metallo e supporta gli uffici tecnici nella scelta di mescole adeguate, anche in fase di adeguamento al regolamento.