VibroferL'arte tecnica della gomma

Regolamento (UE) 2023/1115 · EUDR

EUDR e settore gomma: cosa deve fare la tua azienda entro il 30/12/2026

Il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero include la gomma naturale. Chi produce o acquista articoli tecnici in gomma e gomma-metallo dovrà dimostrare l'origine delle materie prime. La guida pratica Vibrofer spiega ambito di applicazione, scadenze, due diligence e adempimenti operativi.

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Il regolamento

Cos'è l'EUDR

L'EUDR (European Union Deforestation Regulation) è il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero: vieta di immettere sul mercato dell'Unione, o di esportare, materie prime e prodotti derivati collegati a deforestazione, tra cui la gomma naturale. Sei punti per inquadrarlo.

Un regolamento, non una direttiva

Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal 29/06/2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.

Prodotti a deforestazione zero

Le merci immesse sul mercato UE o esportate non devono provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31/12/2020 e devono essere prodotte nel rispetto della legislazione del paese di origine.

Sette materie prime regolamentate

Bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, legno e gomma naturale, insieme ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I del regolamento.

Due diligence obbligatoria

Raccolta delle informazioni, valutazione e mitigazione del rischio. Prima dell’immissione sul mercato serve una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) presentata tramite il sistema informativo TRACES.

Geolocalizzazione della filiera

La DDS richiede le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta, anche per le piantagioni di gomma naturale.

Sanzioni significative

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive: ammende fino ad almeno il 4% del fatturato UE dell’azienda, confisca dei prodotti e dei ricavi, esclusione temporanea da appalti e finanziamenti pubblici.

Cronologia

Le date chiave

Cronologia verificata al 13/07/2026 sulle fonti ufficiali dell'Unione europea.

  1. 29/06/2023

    Entrata in vigore

    Il regolamento (UE) 2023/1115 entra in vigore in tutta l’Unione.

  2. 23/12/2024

    Primo rinvio

    Il regolamento (UE) 2024/3234 è pubblicato in GU UE e posticipa di un anno l’applicazione degli obblighi.

  3. Dicembre 2025

    Secondo rinvio e semplificazioni

    Il regolamento (UE) 2025/2650 rinvia di un ulteriore anno e introduce la categoria degli operatori a valle con obblighi ridotti e dichiarazioni semplificate.

  4. 30/04/2026

    Relazione della Commissione

    Termine per la relazione di semplificazione della Commissione, con eventuale proposta legislativa: possibili ulteriori modifiche al quadro.

  5. 30/12/2026

    Applicazione per le imprese medio-grandi

    Operatori e commercianti diversi da micro e piccole imprese devono rispettare gli obblighi di due diligence e DDS.

  6. 30/06/2027

    Applicazione per micro e piccole imprese

    Gli obblighi si estendono a micro e piccole imprese e alle persone fisiche.

Settore gomma

Cosa cambia per il settore gomma

La gomma naturale (codice HS 4001) è una delle materie prime regolamentate. L'Allegato I estende gli obblighi ai prodotti derivati delle voci da ex 4005 a ex 4017: mescole non vulcanizzate, lastre e profili, tubi, cinghie, pneumatici, guanti e gli «altri lavori di gomma vulcanizzata» della voce ex 4016, quella in cui ricade la maggior parte degli articoli tecnici in gomma e gomma-metallo.

In ambito EUDR

  • Gomma naturale in ogni forma primaria (HS 4001).
  • Mescole e semilavorati che contengono gomma naturale (ex 4005, ex 4006, ex 4008).
  • Articoli finiti in gomma vulcanizzata con gomma naturale, inclusi articoli tecnici e componenti gomma-metallo (ex 4016).
  • Cinghie, tubi, pneumatici e altri derivati elencati nell'Allegato I.

Fuori ambito

  • Elastomeri interamente sintetici: SBR, NBR, EPDM, silicone e simili.
  • Attenzione: una mescola mista rientra in ambito se contiene gomma naturale.
  • Le voci «ex» dell'Allegato I vanno verificate caso per caso sulla composizione effettiva.

Cosa significa per chi acquista

Chi acquista articoli della voce ex 4016 per usarli o rivenderli è, nella maggior parte dei casi, un operatore a valle: i suoi adempimenti dipendono dalle informazioni di tracciabilità e dai riferimenti DDS che il fornitore è in grado di trasmettere. La scelta del fornitore diventa quindi parte dell'adeguamento.Cosa fornisce Vibrofer ai propri clienti

Tracciabilità di filiera

Chi importa o acquista gomma naturale, mescole o semilavorati deve ottenere dai fornitori paese di produzione, geolocalizzazione delle piantagioni e riferimenti delle DDS.

Ruoli e obblighi

Il regolamento distingue operatori, commercianti e, dal regolamento (UE) 2025/2650, operatori a valle con obblighi ridotti: definire il proprio ruolo per ogni linea di prodotto è il primo passo.

Dichiarazione DDS

Prima dell'immissione sul mercato serve la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema TRACES, oppure il riferimento alla DDS già presentata a monte della filiera.

Piano operativo

Cosa devono fare le aziende

Sei azioni operative per arrivare pronti alla scadenza del 30/12/2026.

  1. 01

    Mappare i prodotti

    Identificare quali articoli contengono gomma naturale e classificarne i codici HS rispetto all’Allegato I.

  2. 02

    Definire il proprio ruolo

    Operatore, commerciante o operatore a valle, per ogni linea di prodotto. Micro e piccole imprese hanno scadenze e obblighi differenti.

  3. 03

    Interrogare i fornitori

    Richiedere origine della gomma naturale, geolocalizzazione delle piantagioni e riferimenti DDS per mescole e semilavorati.

  4. 04

    Prepararsi a TRACES

    Predisporre l’accesso al sistema informativo e le procedure interne per presentare o richiamare le dichiarazioni di dovuta diligenza.

  5. 05

    Aggiornare i contratti

    Inserire clausole EUDR in contratti di fornitura e capitolati di acquisto, con obblighi informativi a carico dei fornitori.

  6. 06

    Monitorare le novità

    Seguire la relazione della Commissione attesa entro il 30/04/2026: il quadro degli obblighi potrebbe essere ulteriormente semplificato.

Nota sui fornitori: con il regolamento (UE) 2025/2650 gli operatori a valle possono fare riferimento alle DDS già presentate a monte della filiera. Un fornitore che documenta la tracciabilità e presenta le proprie dichiarazioni alleggerisce quindi in modo concreto gli adempimenti di chi acquista.Come lo fa Vibrofer

L'azienda

L'EUDR, se il fornitore è già conforme

Vibrofer Srl progetta e produce articoli tecnici in gomma e gomma-metallo su disegno, oltre a sistemi antivibranti a molla, in gomma e misti, con un approccio tecnico-consulenziale: soluzioni progettate insieme agli uffici tecnici dei clienti, non vendita a catalogo.

La gomma naturale è una materia prima centrale per questa produzione: gran parte del lavoro di tracciabilità che l'EUDR chiede a chi acquista dipende da quanto il fornitore è in grado di documentare. Ecco cosa fa Vibrofer per i propri clienti.

Filiera monitorata

Vibrofer segue la propria filiera di approvvigionamento della gomma naturale e ne raccoglie le informazioni di tracciabilità richieste dal regolamento.

Informazioni per le tue DDS

Ai clienti fornisce i dati sui materiali dei propri articoli tecnici in gomma e gomma-metallo, incluse composizione delle mescole e riferimenti utili agli adempimenti a valle.

Supporto agli uffici tecnici

Affianca gli uffici tecnici nella scelta di mescole adeguate, anche nella valutazione di alternative sintetiche fuori ambito EUDR dove tecnicamente possibile.

Copertina della guida tecnica Vibrofer sul Regolamento EUDR e la gomma naturale, in formato libretto

La guida

32 pagine per non sbagliare

Un manuale tecnico e operativo scritto per il settore gomma: tredici capitoli che seguono il flusso reale della merce, dal calendario delle scadenze alla dogana, più FAQ pronte per la forza vendite, un piano d'azione per ruolo e un glossario essenziale. Aggiornata al regolamento (UE) 2025/2650 e alle FAQ della Commissione europea.

  • Calendario scadenze e classi dimensionali

    Le date definitive dopo il rinvio del regolamento (UE) 2025/2650 e come capire in quale classe dimensionale rientra la tua azienda.

  • Ambito merceologico e codici NC

    I codici doganali della gomma naturale in Allegato I e le esclusioni orizzontali e settoriali da conoscere prima di classificare i prodotti.

  • Obblighi differenziati per ruolo

    Cosa cambia tra importatore, trasformatore e rivenditore o operatore a valle, incluso l'esonero dalla due diligence dove previsto.

  • Geolocalizzazione e file GeoJSON

    La soglia dei 4 ettari tra punto GPS e poligono, e le specifiche tecniche dei file richiesti dal sistema TRACES NT.

  • FAQ pronte per la forza vendite

    Risposte già scritte alle domande più frequenti dei clienti su DDS, gomma transitoria e obblighi reciproci tra fornitore e cliente.

  • Piano d'azione e glossario

    Una checklist operativa assegnabile alle singole funzioni aziendali per ruolo, più il glossario per allineare uffici diversi sullo stesso vocabolario.

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FAQ

Domande frequenti

La mia azienda utilizza solo gomma sintetica: l'EUDR si applica?

No. Gli elastomeri interamente sintetici come SBR, NBR, EPDM e silicone sono fuori dal campo di applicazione. Attenzione però alle mescole miste: se una mescola contiene gomma naturale, il prodotto rientra in ambito. Conviene verificare la composizione effettiva di ogni mescola acquistata.

Quali codici doganali della gomma rientrano nell'EUDR?

La materia prima è la gomma naturale della voce HS 4001. L'Allegato I aggiunge i prodotti derivati delle voci da ex 4005 a ex 4017, tra cui mescole non vulcanizzate, lastre, tubi, cinghie, pneumatici e gli altri lavori di gomma vulcanizzata della voce ex 4016, che comprende la maggior parte degli articoli tecnici in gomma e gomma-metallo. Il prefisso «ex» indica che la voce rientra solo se il prodotto contiene gomma naturale.

Cos'è la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) e cosa c'entra TRACES?

La DDS è la dichiarazione con cui l'azienda attesta di aver raccolto le informazioni di tracciabilità, valutato il rischio di deforestazione e adottato eventuali misure di mitigazione. Va presentata tramite TRACES, il sistema informativo della Commissione europea, prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Gli operatori a valle possono fare riferimento alle DDS già presentate a monte della filiera.

Da quando scattano gli obblighi?

Dopo il secondo rinvio disposto dal regolamento (UE) 2025/2650, gli obblighi si applicano dal 30/12/2026 per le imprese medio-grandi e dal 30/06/2027 per micro e piccole imprese e persone fisiche. Date verificate al 13/07/2026 sulle fonti ufficiali UE.

Cosa rischia chi non si adegua?

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive e dissuasive: ammende fino ad almeno il 4% del fatturato UE dell'azienda, confisca dei prodotti e dei relativi ricavi, esclusione temporanea da appalti pubblici e finanziamenti pubblici, oltre al possibile ritiro dei prodotti dal mercato.

Cosa devo chiedere ai miei fornitori di mescole o semilavorati?

Tre cose: la composizione della mescola (presenza di gomma naturale), il paese di produzione con la geolocalizzazione delle piantagioni di origine e i riferimenti delle DDS presentate a monte. È buona pratica formalizzare questi obblighi informativi nei contratti di fornitura.

Posso appoggiarmi alle DDS del mio fornitore?

In molti casi sì. Il regolamento (UE) 2025/2650 ha introdotto la categoria degli operatori a valle, con obblighi ridotti: chi acquista prodotti già immessi sul mercato UE può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate a monte della filiera, senza ripetere l'intera due diligence. Restano necessari la verifica del proprio ruolo per ciascuna linea di prodotto e i riferimenti delle DDS ricevuti dal fornitore.

Cosa devo verificare quando scelgo un fornitore di articoli tecnici in gomma?

Tre elementi: che sappia dichiarare la composizione delle mescole (presenza o assenza di gomma naturale), che disponga della tracciabilità della propria filiera di approvvigionamento e che sia in grado di trasmettere i riferimenti delle DDS pertinenti. Un fornitore che documenta questi aspetti riduce direttamente gli adempimenti EUDR di chi acquista. Vibrofer fornisce queste informazioni ai propri clienti per gli articoli tecnici in gomma e gomma-metallo di propria produzione.

Come supporta Vibrofer i propri clienti su EUDR?

Vibrofer monitora la propria filiera di approvvigionamento della gomma naturale, fornisce ai clienti le informazioni sui materiali dei propri articoli tecnici in gomma e gomma-metallo e supporta gli uffici tecnici nella scelta di mescole adeguate, anche in fase di adeguamento al regolamento.